Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo IV - I Ministeri
Capo IX - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:
a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;
e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segna
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