Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo I - L'Organizzazione dei ministeri
1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4.
Articolo sostituito dall'art. 2, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 1 del D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287.
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