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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. (G.U. 16.08.1999, n. 191)

Capo IV - Norme modificative e integrative della legge n. 675/1996 e disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Dati genetici

1. Nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, tra le parole: "dei dati genetici" e le parole: "è consentito" sono inserite le seguenti: "da chiunque effettuato", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.".

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