Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281
Capo IV - Norme modificative e integrative della legge n. 675/1996 e disposizioni finali e transitorie
1. Nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, tra le parole: "dei dati genetici" e le parole: "è consentito" sono inserite le seguenti: "da chiunque effettuato", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I trattamenti autorizzati dal Garante possono essere proseguiti fino al rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma, che in sede di prima applicazione della presente disposizione è rilasciata entro dodici mesi dalla data della relativa entrata in vigore.".
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