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Direttiva PCM 01.07.1999

Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza. (G.U. 24.07.1999, n. 172)

Con l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, dal 31 dicembre 1998 si applica, per effetto della previsione contenuta nell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998, una nuova disciplina di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Nella fase di prima applicazione, allo scopo di assicurare il rispetto della previsione contenuta nel citato art. 19, comma 2, terzo e quarto periodo ("Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo") le amministrazioni sono state invitate ad adottare provvedimenti di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali accompagnati dalla stipula di un contratto individuale di natura temporanea, con una clausola di "successivo adeguamento" una volta completato il quadro normativo (regolamento sul ruolo unico) e attivati i fondi per il trattamento accessorio. Sul piano retributivo si è suggerito in particolare di calibrare i trattamenti economici da riconoscere transitoriamente sulla posizione retributiva delle analoghe figure dirigenziali già operanti presso le singole amministrazioni.

Durante tale fase, per l'assegnazione di nuovi incarichi di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale non generale, l'esistenza di un contratto collettivo d'area ha reso possibile il rinvio ai contenuti di una fonte negoziale pienamente operante, mentre, per gli incarichi di titolarità di uffici o funzioni di livello dirigenziale generale, all'assenza di un contratto collettivo di riferimento si è sopperito con il confronto con voci retributive compiutamente delineate dalla previgente normativa.

Infatti, comportamenti gestionali ispirati al criterio di provvisorietà ed all'esigenza di non pregiu

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