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Circolare Finanze 23.07.1999, n. 161/e

Obbligo degli enti locali di pagare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per tutte le scuole pubbliche.

Con risoluzione n. U.C.A./11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso l'avviso che fra gli oneri relativi alle scuole, posti a carico degli enti locali dall'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, rientra anche il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale nuovo orientamento interpretativo modifica quanto sostenuto in passato, da ultimo con risoluzione n. 37/E del 28 febbraio 1997, sulla base della legislazione succedutasi in materia.

Anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 23/96, le spese a carico dei comuni risultavano infatti limitate, per le scuole elementari e medie, alla manutenzione, all'arredamento ed alle dotazioni varie dei locali ed aree, come, peraltro, confermato anche dagli articoli 159 e 190 del Testo Unico approvato con D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con testuali riferimenti a tali spese e dall'art. 107, che per le sole scuole materne statali stabiliva l'obbligo dei comuni di sostenere le spese tutte di gestione, comprensive anche del pagamento della tassa in oggetto.

Successivamente, con l'art. 3 della legge n. 23/96, gli obblighi dei comuni e delle province per le scuole di rispettiva competenza sono stati estesi alle "spese varie di ufficio", fra le quali, in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 1784/96 del 25 settembre 1996, vanno ora senz'altro ricomprese anche le spese (non tributarie) di pulizia (interna),che erano state precedentemente escluse dal predetto Consesso (parere n. 1503 del 3 luglio 1968) dagli oneri comunali unitamente alla tassa, ritenuta non inquadrabile tra le spese d'ufficio ma in quelle di gestione. Pertanto l'onere della tassa rifiuti poteva essere posto a carico delle amministrazioni comunali unicamente per le scuole materne statali ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (poi recepito dal richiamato art. 107 del T.U. n. 297/94), che faceva riferimento alle spese tutte di

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