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Circolare MPI 15.07.1999, n. 174

Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Inapplicabilità IRAP -.

Questa Direzione Generale, a seguito del riesame della normativa riguardante l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è pervenuta nella determinazione che detta imposta non debba essere applicata sulle somme che vengono liquidate a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali. La scrivente, infatti, in sede di prima applicazione della normativa introdotta con D.Lvo n. 446 del 15.12.97, aveva ritenuto, data la non chiara classificazione degli oneri in questione, che anche gli stessi dovessero essere ricompresi tra i redditi da assoggettare a detta imposta informando in proposito codesti Uffici ed il Ministero delle Finanze (C.M. n. 125 del 9.3.98). Dalla lettura delle istruzioni allegate al D.M. 9.6.99 Ministero Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15.6.99) riguardanti la compilazione del quadro IQ, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'IRAP relativa all'anno 1998 da parte delle Amministrazioni ed enti pubblici, si è rilevato a conferma delle istruzioni impartite dal suddetto dicastero con circolare n. 97/E del 9.4.98, che le retribuzioni erogate al personale dipendente non soggette ad imposizioni contributiva non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Pertanto, tenuto conto che gli oneri in questione, come precisato nella C.M. n. 17 del 19.1.98, devono essere considerati redditi di lavoro dipendente ai soli fini fiscali, sulle somme che vengono liquidate a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali non va applicata l'IRAP. In considerazione di quanto rilevato, gli uffici in indirizzo sono pregati di voler adottare ogni iniziativa volta ad un pronto recupero, in conto entrate di questa Amministrazione, nei confronti dei rispettivi Enti regionali dell'imposta in questione indebitamente versata a tale titolo.

 

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