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Circolare MPI 30.07.1999, n. 186

Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione.

Questa Direzione Generale, con C.M. n. 31 del 9.2.1999, ha diramato le opportune istruzioni in ordine ai criteri da seguire in tema di liquidazione delle spese in oggetto a seguito dell'emanazione del regolamento adottato con decreto 1.9.98, n. 352 del Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica nonché delle indicazioni applicative di detto regolamento, contenute nella circolare del medesimo dicastero n. 83 del 23.12.98. Come si può rilevare dal contenuto della C.M. n. 31, la scrivente Dir. Gen., al fine di consentire una uniformità di indirizzo sia a livello centrale che periferico, in sintonia con le direttive del Ministero Tesoro, ha seguito puntualmente le istruzioni contenute nella citata C.M. n. 83 ed in particolare quelle contenute al p. 3 - lett. A) - in tema di giudicati in cui si rilevino criteri diversi da seguire circa l'ambito di applicazione del cumulo tra rivalutazione monetaria e di interessi legali o altre indicazioni. Tenuto conto che da più parti sono state sollevate perplessità circa la legittimità delle istruzioni contenute soprattutto nel detto punto 3, questa Direzione Gen., su conforme recente parere espresso dal Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica informa gli Uffici in indirizzo che, qualora si debba dare esecuzione a sentenze passate in giudicato, in base alle quali gli istituti della rivalutazione monetaria e degli interessi legali debbono essere riconosciuti secondo criteri diversi da quelli indicati nel D.M. n. 352/98, le sentenze stesse, data l'intangibilità del giudicato, vanno eseguite. Ciò al fine di evitare giudizi di ottemperanza con esiti sfavorevoli per l'Amministrazione facilmente prevedibili. Va segnalato nel contempo che, per l'esecuzione di sentenze in cui non venga rilevata alcuna indicazione circa il meccanismo di computo dei suddetti istituti, si farà ricorso agli standardizzati criteri indicati nel regolamento citato. In conseguenza di quanto sopra esposto, non sembra agevole realizzare un p

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