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Circolare MPI 14.07.1999, prot. n. 40344

Chiarimenti in ordine ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap.

Trascrivesi per adempimenti competenza codesti uffici et dipendenti istituzioni scolastiche, seguente comunicazione Ministero Finanze - Dipartimento entrate, Direzione centrale affari giuridici et contenzioso tributario, Servizio III, Divisione 6 - n. 1999/130282 del 14 luglio 1999.

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte degli istituti scolastici pubblici in merito ai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap. In particolare, sono sorte perplessità in ordine alla soggettività tributaria dei predetti istituti scolastici anziché delle Direzioni provinciali del Tesoro, competenti per territorio, correlata alla corresponsione di emolumenti a titolo di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di compensi per collaborazione coordinata e continuativa nonché per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, costituenti la base imponibile Irap, ai sensi dellart. 10 , comma 1, del D.l.vo n. 449 del 1997. Al riguardo, si fa presente, come precisato nelle istruzioni per la compilazione del quadro IQ-Unico99- amministrazioni ed enti pubblici, che soggetti passivi di imposta sono quelli indicati nell'art. 1, comma da 2 a 6, del decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 24 marzo 1998,(cfr. paragrafo 5.1. della circolare n. 97/e del 9 aprile 1998), ossia gli enti pubblici e gli organismi delle amministrazioni dello Stato tenuti al pagamento degli acconti. Consegue, pertanto, che soggetti passivi del tributo sono da ritenere gli istituti scolastici i quali, peraltro, nel 1998 hanno effettuato il versamento degli acconti mensili Irap relativi all'attività istituzionale. Alta perplessità emersa attiene alla questione dell'applicazione delle aliquote d'imposta sugli emolumenti erogati per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e dell'eve

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