Accordo 29.07.1999
Capo II - Fondi pensione
1. La costituzione dei fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal dlgs n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge n. 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare la contrattazione collettiva, modificando e integrando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell'accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentanti dei soci del fondo al raggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
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