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Accordo 29.07.1999

Accordo in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. (G.U. 27.08.1999, n. 201)

Capo I - Il TFR

Art. 5 - Soggetti pubblici competenti

1. Per i dipendenti iscritti alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio la liquidazione del TFR sarà effettuata dal medesimo istituto che vi provvederà al momento della cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile.

Per il personale non iscritto all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio, come quello degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e delle camere di commercio, il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro.

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