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Decreto legislativo 30.06.1999, n. 233

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997. (G.U. 22.07.1999, n. 170)

Art. 8 - Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli artt. da 1 a 5. 2

2. Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV, titolo I della Parte I del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo. 3

3. Entro il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione. 4

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, pr

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