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Circolare MPI 14.06.1999, prot. n. 39376

Nuovo esame di Stato - Compensi e indennità - C.M. 16.04.1999, n. 104 - Chiarimenti.

In relazione a ricorrenti quesiti aventi per oggetto i compensi spettanti al personale impegnato nelle operazioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si forniscono i seguenti chiarimenti.

A) Compensi spettanti al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni

• Il capo di istituto che presiede il consiglio di classe per gli esami preliminari dei candidati esterni ha diritto a percepire il compenso previsto dall'art. 5 del D.I. n. 41 del 15.2.99?

Si.

• Il compenso da corrispondere al capo di istituto deve essere calcolato in base al numero dei soli candidati esterni oppure in base al numero delle singole prove sostenute da ciascuno di essi?

Il compenso da corrispondere deve essere calcolato in base al numero dei soli candidati esterni fino al tetto massimo di lire 1.500.000.

• Nel caso in cui il numero di candidati esterni non consenta al capo di istituto di presiedere i lavori di tutti i consigli di classe egli può delegare il proprio vicario o altro docente? In caso affermativo, quale compenso verrà attribuito al delegato?

Si. In entrambi i casi il compenso per candidato previsto per il capo di istituto spetta al docente delegato. Nel caso in cui viene delegato un professore già impegnato negli esami preliminari con la propria materia oggetto d'esame, a quest'ultimo spetta solo il compenso per materia.

• Il compenso per gli esami preliminari deve essere corrisposto a tutti i membri del consiglio di classe o esclusivamente al componente che esamina i candidati per le materie di propria pertinenza?

Esclusivamente al componente che esamina i candidati per le materie di propria pertinenza.

• Quale compenso spetta al docente che per la medesima classe di concorso debba esaminare un solo candidato in due o più materie? (es: italiano e storia)

L. 27.000 per italiano e L. 27.000 per storia.

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