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Nota Pubblica istruzione 22.01.1999, prot. n. 46

Trattamenti di quiescenza a.s. 1998/99. - Personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre, posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Art. 59 - co. 9 - L. 27.12.97 n. 449.

Con nota del 12 gennaio u.s. codesto Provveditorato ha chiesto di conoscere se, al personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedra, posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle situazioni di organico sia consentito, anche nel corrente anno produrre domanda di dimissioni, pur se condizionata, al fine di cessare dal servizio a decorrere dall'inizio dell'a.sc. 1999/2000 e, in caso positivo, quali siano i requisiti indispensabili in presenza dei quali agli interessati è possibile riconoscere il diritto a pensione.

Al riguardo, in funzione del disposto di cui all'art. 59 - co. 9 - della legge 27 dicembre 1997 n. 449, la risposta deve considerarsi positiva nel senso che al personale in argomento deve essere riconosciuto il diritto al collocamento in quiescenza nei limiti delle posizioni di esubero, rispetto alle esigenze di organico, da accertare al termine delle operazioni di movimento del personale.

Per quanto, poi, concerne i requisiti da accertare in ossequio all'art. 1 - co. 5 - del D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, si precisa che, agli interessati il diritto a pensione verrà riconosciuto ove, alla data del 1/9/1999 (1/11/1999 per i Conservatori di Musica e le Accademie) essi siano in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva richiesta dall'art. 1 - comma 27 - lett. a) e b) della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Ai fini, peraltro, del computo dell'anzianità contributiva - da rapportare come già detto al termine dell'anno scolastico o accademico 1998/99, pur trovando applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della citata legge 449/97, non dovrà applicarsi il criterio di arrotondamento delle frazioni finali di anzianità previsto dall'art. 40 del D.P.R. 1092/73, ma la misura della pensione da attribuire al personale in argomento dovrà essere determinata in funzione dell'anzianità contributiva ed anagrafica posseduta da ciascun interessato all'atto

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