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Legge 28.01.1999, n. 17

Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". (G.U. 02.02.1999, n. 26)

Art. 1 -

1. All'art. 13 della legge 5.2.92, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16".

2. All'articolo 16 della 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 é sostituito dal seguente:

" 5. Il trattamento individualizzato previsto dai co. 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'art. 13, co. 6 -bis. É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato".

3. All'art. 16 della legge 5.2.1992, n. 104, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:

"5 -bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

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