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Legge 20.01.1999, n. 9

Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione. (G.U. 20.01.1999, n. 21)

Art. 2 - Norme finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in lire 179.285 milioni per l'anno 1998, in lire 221.518 milioni per l'anno 1999 e in lire 153.359 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni per l'anno 1998, per lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l'anno 2000 e l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni per l'anno 1999 e per lire 48.036 milioni per l'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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