Legge 14.01.1999, n. 4
1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 2000. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "laureati da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993".
3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
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