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D.M. MURST 15.01.1999

Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178. (G.U. 23.01.1999, n. 18)

Art. 4 - Procedure, tempi e modalità per la istituzione

1 - Le proposte e la programmazione delle iniziative sono effettuate in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Le università interessate presentano al Ministro le proposte di istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie in duplice copia entro il 28 febbraio 1999.

2 - Le proposte devono contenere un dettagliato progetto che specifichi:

a) le iniziative da istituire ed attivare (facoltà, corso di laurea, corso di diploma), con l'indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 178 del 1998, nonché la specificazione delle modalità di selezione per l'accesso a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo;

b) le facoltà, i dipartimenti e le eventuali altre strutture didattiche e scientifiche che concorrono alla realizzazione delle iniziative, con allegate le relative deliberazioni degli organi competenti;

c) l'anno accademico a decorrere dal quale si prevede l'attivazione del primo anno di corso. Al fine di garantire la qualificazione del percorso formativo, l'attivazione dei restanti anni di corso previsti dal nuovo ordinamento avviene gradualmente negli anni accademici successivi al primo;

d) il collegamento o meno con un ISEF pareggiato avente sede principale o distaccata nel territorio dell'università e, in caso positivo, lo schema di convenzione con lo stesso istituto per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori;

e) la valutazione della doma

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