Decreto legge 22.01.1999, n. 5
1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 8 del D.L.vo 4.11.97, n. 396, come modificato dal D.L.vo 31.3.98, n. 80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:
a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'art.47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'Aran e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'Aran procede alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'Aran provvede, limitatamente al comparto "scuola" alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'art.47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
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