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Circolare MPI 26.01.1999, n. 489

Art. 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale. Richiesta di dati.

L'art. 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993: n.29, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) ha individuato nuovi criteri per l'accertamento del requisito della rappresentatività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico.

Entro il primo trimestre del 1999, ai sensi dell'art. 44 comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, l'ARAN dovrà verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali in base alla media tra le deleghe relative al 1998 e i voti riportati nelle elezioni delle RSU.

Per poter provvedere alla suddetta verifica, limitatamente al periodo transitorio regolato dal citato decreto legislativo n. 80/1998, le amministrazioni e gli enti in indirizzo dovranno trasmettere entro il 28 febbraio 1999 i dati relativi alle deleghe conferite dai dipendenti per le ritenute del contributo sindacale.

Si precisa che la ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle esistenti o rilasciate alle organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre 1998; per tal ragione la rilevazione è effettuata a gennaio 1999 (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998).

La raccolta delle informazioni viene curata direttamente dall'ARAN, alla quale le competenze sono transitate per effetto del decreto legislativo n. 396/ 1997.

1. Indicazioni per la compilazione delle schede.

a) ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale e deve riferirsi al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1998, escluso il personale di cui al successivo punto h), che viene rilevato a parte nella scheda D6 (personale temporaneo, a tempo determinato e contrattista);

b) la scheda D1 deve contenere solo i dati relativi al personale appartenente alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, escluso il personale rilevato separa

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