CCNI MPI 27.01.1999
1. Le parti concordano le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998:
a) il comma 5 dell'art. 10 è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale, ai sensi degli artt. 6 e 7, si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi dall'art. 14".
b) l'art. 16 comma 1 lett. B) è integrato, alla fine del periodo, con la seguente frase: "Al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, si applica l'art. 10, comma 5, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità attuative che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione".
2. I permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate .
3. Fermo rimanendo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo, i permessi di cui all'art. 10, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, qualora cumulati possono essere sommati ai periodi di distacco previsti dall'art. 7 comma 1 per la loro prosecuzione. Nelle ipotesi di distacco part - time previste dall'art. 7 commi 2 e 5 che prevedono comunque una prestazione ridotta, la sommatoria delle predette prerogative nello stesso periodo non è consentita.
4. Nel comparto scuola, in deroga a quanto previsto nell'art. 8 del CCNQ del 7 agosto, i permessi sindacali fruibili pari ad 81 minuti per dipendente, sono portati a n. 75 minuti per effetto dell' ulteriore cumulo di sei minuti a dipendente. Tale cumulo consente alle organizzazio
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.