CCNI MPI 27.01.1999
1. L'art. 5, commi 1 e 2 del contratto collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, trova applicazione anche per i distacchi cumulati assegnati alle Confederazioni ed indicati nella tabella n. 10 del citato contratto. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali (dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio a tempo indeterminato) in tutti i comparti ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
2. Ad integrazione dell'art. 12 del contratto collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998, le confederazioni sindacali ammesse alle trattative per la stipulazione degli accordi collettivi quadro ai sensi dell'art. 3 del presente contratto possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i comparti.
3. I primi due periodi dell'art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto sono così sostituiti:
"Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assegnati dalle tabelle allegato 1 dal presente contratto al singolo comparto ed alla relativa autonoma area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa area - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla stessa sigla nonché le confederazioni e le organizzazioni della medesima sigla confederale tra di loro".
4. Al fine di una corretta applicazione dell'art. 14, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, come modificato dal com
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