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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 4 - Sedi degli esami

1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali e i licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

2. Per gli alunni interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.

3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16.4.1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:

a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;

b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;

c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;

d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia Mestre;

e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo.

4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza.

5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98.

6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione d

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