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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 14 - Plichi prima e seconda prova scritta

1. I Provveditori agli Studi devono confermare alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prime e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi compresi quelli occorrente ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo della Pubblica Istruzione a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota, da parte dei Provveditorati agli studi, alla segreteria tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Provveditorati dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.

3. I plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai Provveditorati alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.

4. I plichi non utilizzati dovranno essere restituiti dai Provveditorati agli Studi, con le motivazioni, alla Segreteria Tecnica Centrale degli Ispettori di questo Ministero.

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