Legge 18.02.1999, n. 45
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato "testo unico sulle tossicodipendenze", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse le parole: ", anche con l'eventuale apporto di esperti,";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.";
c) al comma 8, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le parole: "e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope";
d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "risultati conseguiti," sono inserite le seguenti: "in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,";
e) il comma 13 è sostituito dal seguente:
" 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonchè attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e
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