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Legge 05.02.1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998. (G.U. 12.02.1999, n. 35 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 16 - Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

"f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7".

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