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Legge 05.02.1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998. (G.U. 12.02.1999, n. 35 - S.O.)

Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 8 - Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea

1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purché gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purché gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".

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