Legge 05.02.1999, n. 25
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purché gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purché gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".
3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato".
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