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D.P.R. 26.02.1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti. (G.U. 26.05.1999, n. 121)

Capo II - Modalità di elezione del componente del Comitato di garanti

Art. 16 - Proclamazione

1. La commissione elettorale centrale si riunisce per la proclamazione dei risultati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

2. A tale fine la commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale di tutti i candidati, sommando i voti riportati da essi in tutte le sezioni costituite, formando in tal modo una graduatoria decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali.

3. Successivamente, il presidente della commissione elettorale centrale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del comitato dei garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale più alta. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

4. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale viene redatto dal segretario il processo verbale in duplice esemplare, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della commissione elettorale centrale.

5. Una copia del verbale è inviata all'ufficio incaricato del servizio elettorale, indicato nel decreto di indizione delle elezioni. L'altro esemplare, unitamente ai verbali delle sezioni e alla restante documentazione, è depositato presso l'ufficio del responsabile del ruolo unico.

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