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D.P.R. 26.02.1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti. (G.U. 26.05.1999, n. 121)

Capo II - Modalità di elezione del componente del Comitato di garanti

Art. 12 - Scheda - Modalità di votazione

1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale centrale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.

2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.

3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

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