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D.P.R. 26.02.1999, n. 150

Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti. (G.U. 26.05.1999, n. 121)

Capo I - Disposizioni generali e norme sul ruolo unico

Art. 3 - Responsabile del ruolo unico dei dirigenti

1. L'incarico di responsabile della tenuta del ruolo unico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'incarico viene conferito nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti generali in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al responsabile del ruolo unico dei dirigenti sono affidati i seguenti compiti:

a) assicurare l'acquisizione presso le amministrazioni dei dati per la costituzione e la tenuta del ruolo unico;

b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;

c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo modalità e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, delle professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente nell'ambito della fascia di appartenenza;

d) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificità tecniche dei dirigenti;

e) vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni;

f) organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti, connessi alla tenuta del ruolo unico, necessari alla determinazione delle unità occorrenti nel rispetto della programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla mobilità dei

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