D.P.C.M. 08.02.1999
1. Le firme digitali certificate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, sono considerate equivalenti a quelle generate in conformità con le regole tecniche stabilite dal presente decreto.
2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in conformità dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi alle regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti assicurano livelli equivalenti di funzionalità e sicurezza.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.
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