D.M. Pubblica istruzione 10.02.1999, n. 34
1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art. 12 comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare.
3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15.5.1999 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
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