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Decreto MPI 15.02.1999, n. 41

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Art. 3 -

I compensi spettano in modo continuativo a decorrere dall'effettivo svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, i compensi spettanti vengono corrisposti al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente dallo stesso prestati; al subentrante spettano, sempre in ragione ai giorni lavorativi prestati, i compensi di cui all'art. 1).

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