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Decreto MPI 15.02.1999, n. 41

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Art. 1 -

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999 al presidente, al membro esterno e al membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso riferito all'effettivo svolgimento, della funzione di cui al quadro 1) della Tabella "A" allegata al presente decreto.

2. Al personale di cui al comma 1) spetta, a titolo di rimborso spese, per i periodi in cui espleti le funzioni di componente di commissione il compenso aggiuntivo di cui al quadro 2) della anzidetta Tabella "A".

3. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non sono identici tra l'andata e il ritorno; si conteggiano tra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso riferito alla trasferta, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

4. Ai componenti di commissione, se provenienti o nominati nelle isole minori in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in non più di 60 minuti, spetta il compenso fissato dal quadro 2) lettera c) della citata Tabella "A". S. Nei casi in cui la commissione operi eventualmente su abbinamenti di classi tra comuni diversi, la quota del compenso per trasferta, rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra la sede di servizio o di abituale dimora e la sede "aggiunta" d'esam

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