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Circolare telegrafica MPI 01.02.1999, n. 23

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Trascrivesi, per adempimenti competenza codesti uffici et istituzioni scolastiche et educative, seguente circolare telegrafica Ministero Tesoro - Ragioneria Generale Stato - IGF e IGPB - n. 5 (prot. n. 104816 del 19 gennaio 1999), concernente adempimenti sostituti imposta in sede conguaglio fine anno, sensi art. 23 d.P.R. n. 600/1973.

"Richiamasi attenzione codeste amministrazioni circa procedure da seguire in sede di conguaglio d'imposta da effettuare ai sensi art. 23, comma 3, d.P.R. 29.9.1973, n. 600, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 02.09.1997, n. 314.

In particolare, così come precisato dal competente Ministero delle Finanze con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, par. 3.5 (S.O. alla G.U. 30.12.1997, n. 302), la disposizione richiamata prevede che, in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all'atto dello stesso conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può, tra l'altro, dichiarare per iscritto al sostituto di volergli corrispondere un importo pari alle ritenute ancora dovute.

Al riguardo - in considerazione della peculiarità delle procedure contabili pubbliche - sarà cura di codeste amministrazioni informare i dipendenti che intendessero esercitare tale facoltà che questi dovranno effettuare presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 2368 - del bilancio dello Stato ovvero sul conto corrente postale intestato alla predetta sezione, con indicazione nella causale della suindicata imputazione, un versamento di importo pari alle ritenute ancora dovute.

Le singole amministrazioni in qualità di sostituti d'imposta dovranno, poi, accertare che i sostituiti abbiano proceduto al predetto versamento e procedere a loro volta al versamento dell'intero conguaglio secondo le consuete modalità".

 

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