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Circolare MPI 09.02.1999, n. 31

Cap. 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Applicazione disposizioni di cui al regolamento adottato con decreto n. 352 del 1° settembre 1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Si informa che il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica con circolare n. 83 del 23 dicembre 1998 (pubblicata sulla G.U. n. 1 del 2.1.1999) ha diramato le istruzioni relative all'applicazione del decreto n. 352 del 1° settembre 1998 con cui è stata regolamentata la liquidazione delle spese in oggetto.

Nella considerazione che dette istruzioni regolano in modo compiuto la materia in argomento, confermando in parte anche le indicazioni fornite dallo scrivente nello scorso anno con la circolare n. 17 del 19.1.1998, si evidenzia che i criteri finora seguiti, in conseguenza delle novità intervenute, vanno modificati come segue:

a) il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi non va più effettuato fino al 31.12.1994 (come stabilito con lettera-circolare n. 5393 del 13.7.95) ma deve essere applicato soltanto fino al mese di dicembre 1990 (ultimo indice ISTAT quindi, da tenere in considerazione, è quello riferito a tale mese);

b) gli interessi legali non vanno più calcolati sulle somme nette rivalutate, ma applicati semplicemente sulle somme nette spettanti secondo i saggi legali in vigore come precisato nella citata circolare;

c) le somme dovute a titolo di rivalutazione (calcolate secondo i nuovi criteri fino al mese di dicembre 1990) non vanno più a loro volta rivalutate;

d) gli interessi su cui applicare l'aliquota massima troveranno la loro indicazione soltanto se liquidati nel corso del medesimo anno in cui viene effettuato il pagamento del credito principale, stante il divieto di anatocismo stabilito ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del citato decreto n. 352/98.

In proposito si segnala che con decorrenza 1° gennaio 1999 il saggio degli interessi legali, con decreto 10 dicembre 1998 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è stato ridotto al 2,5%.

In considerazione di quanto sopra si dà assicurazione che la relativa procedura informatizzata, già in via

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