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Circolare Ministero dell'Interno 02.02.1999, n. 2

Decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. (G.U. 13.02.1999, n. 36)

Nella G.U. n. 275 del 24 novembre 1998, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

L'emanazione del regolamento, previsto dall'art. 1 della legge n. 127/1997 conclude l'opera di semplificazione delle procedure amministrative iniziata con la legge stessa.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 è fissata al 23 febbraio 1999 in virtù del disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 127/1997. Da quella data, è opportuno sottolinearlo, sono abrogate per espressa previsione del successivo comma 2 tutte le disposizioni, anche di legge, incompatibili con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica in questione, oltre quelle espressamente abrogate dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Ciò evidenzia la portata innovativa della nuova disciplina.

Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore, si ritiene opportuno non soltanto richiamare l'attenzione sulle esigenze di semplificazione contenute nella delega al Governo e quindi nel successivo decreto del Presidente della Repubblica ma anche fornire, sentito l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127/1997 (composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della funzione pubblica), un primo commento ai singoli articoli della nuova normativa.

Il legislatore si è posto l'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero delle certificazioni, in particolare da parte delle amministrazioni comunali, e di dare il massimo impulso all'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione (art. 1), che sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 2, comma 1), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amm

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