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Circolare INPDAP 24.02.1999, n. 12

Circolare esplicativa delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, in materia di riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero. (G.U. 05.03.1999, n. 53)

Premessa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Le indicate disposizioni si applicano, altresì, a tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, come più specificamente si dirà nel successivo punto 3 della presente circolare, con l'avvertenza che anche per queste ultime rimangono immutate le modalità di accettazione e pagamento già in vigore nelle singole gestioni previdenziali.

1. Corsi universitari di studio

1.0.1. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/ 1997 dispone che la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dall'art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni gestite da questo Istituto.

Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e sempreché sia stato conseguito il titolo stesso. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per

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