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Parere Consiglio di Stato 13.12.1999, n. 452

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Considerato

1. Il primo quesito è il seguente: se il personale in quiescenza ma che abbia ottenuto in attività di servizio il riconoscimento della malattia invalidante da parte della C.M.O., abbia diritto al beneficio di cui all'art. 44 r.d. n. 1290 cit. anche se la domanda è stata presentata in stato di quiescenza.

Al quesito va data risposta affermativa.

Questa Commissione, con i pareri 20 novembre 1995, n. 335 e 6 maggio 1996, n. 361, ha già segnalato che i benefici in questione sono concedibili d'ufficio.

La domanda dell'interessato, pertanto, che ha la funzione di costituire in mora l'amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza.

Va peraltro segnalato, come già secondo il parere n. 335/1995, che, attesa la natura costitutiva del riconoscimento, il beneficio può essere concesso soltanto dopo l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 7 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, con cui l'amministrazione fa proprio il giudizio della Commissione medica ospedaliera di dipendenza dell'infermità da causa di servizio, e con decorrenza da esso, nel periodo di permanenza in vita del rapporto d'impiego.

2. Il secondo quesito è il seguente: qual è la valenza della domanda dell'interessato e se possa trovare applicazione la prescrizione quinquennale.

Come già anticipato in occasione del primo quesito, il beneficio è concedibile d'ufficio.

La domanda dell'interessato ha quindi la funzione di costituire in mora l'amministrazione.

Come già segnalato da questa Commissione con il parere 17 maggio 1999, n. 435, il diritto al beneficio in questione è soggetto a prescrizione quinquennale.

Non va confusa, infatti, la concedibilità d'ufficio del beneficio, che ha rilevanza solo procedimentale, con la decorrenza della prescrizione del diritto dal giorno in cui il diritto medesimo può esser fatto valere (art. 2, comma 2, r.d.l. n. 295/1939, mod. dall'art. 2 legge n. 42

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