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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo IV - Interventi per lo sviluppo

Capo II - Disposizioni per accelerare i processi di privatizzazione

Art. 66 - Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione delle entrate per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire cento miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n.332, convertito, con modific

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