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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali

Art. 31 - Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti

1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

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