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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

Art. 28 - Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero professionale

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital , di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital , di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital , di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nelle misure stabilite dai contratti collettivi nazionali.

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