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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

Art. 22 - Conferma della disciplina relativa alle indennità e ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

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