Legge 23.12.1999, n. 488
Titolo III - Disposizioni in materia di spesa
Capo I - Spese delle amministrazioni centrali
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti e i rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche a estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.
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