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Legge 23.12.1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (G.U. 27.12.1999, n. 302 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni in materia di spesa

Capo I - Spese delle amministrazioni centrali

Art. 11 - Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per il settore armatoriale

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 1995.

2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.";

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 50

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