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Legge 21.12.1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999. (G.U. 18.01.2000, n. 13 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 26 - Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere

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