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Legge 21.12.1999, n. 513

Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali. (G.U. 11.02.2000, n. 7)

Art. 3 -

1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'anno 1999, di lire 10.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l'anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l'anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l'anno 1999, a lire 21.400 milioni per l'anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l'anno 2001, nonché a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

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