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Legge 15.12.1999, n. 482

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. (G.U. 20.12.1999, n. 297)

Art. 2 -

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

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