IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 13.12.1999, n. 475

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. (G.U. 17.12.1999, n. 295)

Art. 1 -

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) , le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva"; e le parole: "l'uso o il trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione";

b) alla lettera b) , le parole: ", anche non definitiva," sono sostituite dalla seguente: "definitiva";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b) ";

d) alla lettera d) , le parole: ", per lo stesso fatto," e le parole: "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono soppresse;

e) la lettera e) è abrogata;

f) alla lettera f) , le parole: "anche se con provvedimento non definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento definitivo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1- bis . Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna".

3. La disposizione del comma 1- bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dal

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.