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D.P.R. 01.12.1999, n. 477

Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca. (G.U. 17.12.1999, n. 295)

Art. 2 - Ministro ed uffici di diretta collaborazione

1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario particolare e dell'ufficio stampa.

2. Il capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.

3. L'ufficio legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumenali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali. Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.

4. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale.

Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge.

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