D.P.C.M. 20.12.1999
1. L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate secondo le norme previste dall'art. 1 della citata legge n. 297/82. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997, ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, regime di trattamento di fine rapporto non si applica contributo previdenziale obbligatorio nella misura di 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e co
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.