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D.M. Pubblica istruzione 15.12.1999, n. 305

Funzionamento provveditorati.

Art. 1 - Sperimentazione negli uffici territoriali

A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art. 4 del D.Lvo 30.7.1999, n. 300, gli uffici territoriali del M.P.I. che non siano coinvolti nell'attuazione di uno specifico modello sperimentale regionale, potranno promuovere ed attuare - singolarmente o d'intesa tra più uffici appartenenti alla medesima regione -, progetti comuni di riorganizzazione delle proprie strutture in linea con le finalità previste dall'art. 75, co. 3, del precitato D:Lvo n. 300/99, con particolare attenzione ai seguenti obiettivi:

a) articolazione per funzioni delle competenze, nell'ottica della loro progressiva trasformazione in centri di servizio, di supporto e consulenza alle scuole per l'attuazione dell'autonomia;

b) accorpamento, per quanto possibile, delle funzioni identiche e di quelle strettamente connesse, quando questo possano essere utilmente esercitate in modo unitario;

c) rendere quanto più agevole possibile la fruizione dei servizi amministrativi al personale scolastico e alle famiglie;

d) istituzione di servizi di consulenza e di supporto per le istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche, in modo da servire compiutamente tutto il territorio;

e) rendere capillare sul territorio l'accesso alle informazioni, anche avvalendosi, mediante convenzioni, di uffici pubblici di altre amministrazioni e di organizzazione di volontariato.

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